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2024/356/SAEC-NOT/LE

Pubblicata la legge 13 dicembre 2024 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (GU n. 294 del 16 dicembre 2024).

Il provvedimento, su cui la Camera il 10 dicembre scorso ha rinnovato la fiducia già espressa dal Senato, interviene con modifiche ed integrazioni rispetto alle disposizioni in materia di VIA, ALBO Gestori ambientali, EoW e Dl Salvamare, discariche, bonifiche e disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica. 

In particolare rispetto a quanto già anticipato con precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente n. 271/2024), il provvedimento interviene con modifiche e integrazioni al D.lgs. n 152/2006 su:

ART. 1 - Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

  • Iter accelerato per la VIA per i progetti che contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima);
  • Obbligo di allegare una dichiarazione che certifichi la disponibilità legale del terreno per i progetti di energia rinnovabile, come fotovoltaico, biogas e biometano;
  • Adeguamento delle verifiche dei progetti sottoposti a VIA ai criteri stabiliti dal Testo Unico Rinnovabili, sia a livello statale che regionale.
  • la previsione di una Via preferenziale per:
    • Impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio.
    • Stoccaggio, cattura e trasporto di CO2.
    • Conversione industriale in bioraffinerie.
    • Nuovi impianti idroelettrici fino a 10 MW di potenza.

Art. 4 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare 

  • Ruolo del responsabile tecnico: con la modifica all’art. 212 “Albo nazionale gestori ambientali” del D.lgs. n. 152/06 viene previsto che il legale rappresentante di un’impresa può assumere direttamente il ruolo di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti senza necessità di verifiche iniziali o aggiornamenti, se ha ricoperto tale incarico per almeno tre anni consecutivi nella stessa azienda (art. 4 comma 2, lett. a) punto 3);
  • Modifica Legge Salvamare: con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 (Promozione dell'economia circolare) della legge n. 60 del 2022 (Salvamare) viene specificato che al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del TUA;
  • Oneri produttori e utilizzatori di imballaggi per la loro gestione a fine vita: i costi connessi agli obblighi di servizio universale (quello che assicura la gestione degli imballaggi su tutto il territorio) saranno, in parte, anche a carico dei Sistemi autonomi, i Consorzi alternativi autorizzati dal Ministero dell’Ambiente cui aderiscono gli operatori che non si iscrivono ai Consorzi obbligatori. Ai fini della suddivisione dei costi, le parti (CONAI e sistemi alternativi) stipuleranno un accordo per ciascun materiale di imballaggio e lo trasmetteranno al MASE.
     

Tra le disposizioni confermate dalla Legge di conversione e già presenti nel DL 153/2024, segnaliamo, in particolare, 

  • la modifica dell'articolo 212 con l’aumento di due unità della composizione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui uno riservato alle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasporti e uno a quelle dei gestori dei rifiuti (art. 4 comma 2 lett. a, punti 1 e 2);
  • l’inserimento nell’Allegato L-quinquies contenente l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani, indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (v. circolare Assoambiente n. 354/2024);
  • le disposizioni relative alle bonifiche dei siti orfani (art. 6).
     

Per quanto riguarda il D.lgs. n. 36/2003, il provvedimento interviene con modifiche riportate all’art. 5:

ART. 5 - Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica

Per le discariche autorizzate con limiti riferiti all’art.16-ter, lettere c) e c-bis) del D.lgs. n. 36/2003, vengono differiti alcuni termini temporali di applicazione delle deroghe per il conferimento in discarica dei rifiuti:

  • fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
  • a partire dal 1° gennaio 2028, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50%, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
  • tali disposizioni entrano in vigore il 17 dicembre 2024. Entro i successivi 180 giorni i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 16-ter lettere c) e c-bis) del D.lgs. n. 36/2003 in corso di validità al 17 dicembre 2024 possono richiederne l’adeguamento ai valori limite.
     

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo del DL coordinato con la Legge di conversione e alla nota di sintesi, riportati rispettivamente in Allegato 1 e 2.

» 18.12.2024
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